STATUTO

 “Associazione amici della nuova Luce”

 

TITOLO I

Costituzione

Art 1 - E’ costituita l'associazione a carattere umanistico spirituale denominata: “Associazione amici della nuova Luce”, senza termine di durata e regolata dal presente statuto;

Art. 2 - L'associazione è a carattere nazionale con una sede centrale sita in: …………………………………

Art. 3 - L'associazione ha la finalità di testimoniare e promulgare gli insegnamenti cristiani nel mondo attraverso la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, la pubblicazione e la diffusione senza alcuno scopo di lucro, di scritti a carattere umanistico spirituale e di provata veridicità, ricevuti in modo soprannaturale da particolari uomini e donne, denominati mistici.

Art. 4 - L’associazione si propone di contribuire a formare una coscienza umanistico spirituale affinché siano rafforzati in ciascuno l’amore e la fede in Dio. Pertanto i soci aderenti sono tenuti a promuovere tutte quelle azioni o iniziative intese a stimolare la fede in Dio attraverso la testimonianza della Sua Parola contenuta sia nella Bibbia, sia negli scritti di quei mistici che hanno ricevuto la ‘parola interiore’ e denominati “Rivelazioni” o “Nuove Rivelazioni”.

Art. 5 – L’associazione deve impegnarsi in tutte quelle iniziative comuni dove è possibile produrre scambi di esperienze, o incontri sulla Parola del Vangelo o sulle nuove Rivelazioni con chiunque sia interessato e voglia approfondire la conoscenza con gli insegnamenti del Signore, sia singolarmente, sia attraverso scambi culturali con altre associazioni religiose.

Art. 6 - Deve essere osservata da tutti gli aderenti la morale religiosa che tende a diffondere tutte quelle buone qualità insite in un vero pellegrino che cerca il suo Dio e che è rappresentato innanzitutto dall’amore per il prossimo.

Art. 7 - Per la realizzazione degli scopi di cui agli art.3 – 4 – 5, tutti i soci aderenti si assumono la responsabilità di offrire le proprie capacità attraverso il volontariato esclusivamente gratuito e con autentico spirito di collaborazione; infatti non esistono rette mensili o tasse di ammissione, ma il cui fine nel tempo è quello di ottenere i seguenti obiettivi:

a)    eseguire la traduzione in lingua italiana dei volumi degli scritti quando non sono reperibili in lingua italiana o non ancora tradotti;

b)    revisionare la traduzione dei volumi già tradotti in italiano;

c)     divulgare le opere tramite una stampa libraria o in proprio, a prezzi quanto più possibile modesti;

Art. 8 - Al fine di rendere operanti gli obiettivi per la diffusione e la stampa dei libri, nonché la possibilità di aiutare i bisognosi, l'associazione si propone di costituire un fondo economico denominato "Pro vitae" che verrà gestito tramite libere offerte/donazioni e la cui gestione sarà affidata al Consiglio Direttivo;

Art. 9 - L’Associazione fra i mezzi di promulgazione della morale cristiana e anche per l’informazione di tutte le iniziative svolte periodicamente, si avvale della pubblicazione periodica di un giornalino inviato ai soci aderenti.

Art. 10 - Chi vuole appartenere all’Associazione deve presentare annualmente apposita domanda dichiarando di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo in ogni sua parte.

 

 

TITOLO  II

Cariche

art. 11 - L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo le cui cariche vengono assegnate per elezione diretta a scrutinio segreto tra i soci presenti in sede di assemblea ordinaria generale, o indiretta tra tutti i soci a maggioranza assoluta (50%+ 1) in sede referendaria in caso di impugnabilità dell’esito della elezione diretta.  Le cariche hanno la durata di un anno e sono rieleggibili.

art. 12 - Il Consiglio Direttivo eletto dai soci aderenti è composto da un Presidente; un Vice Presidente; un Segretario e due Consiglieri. Ha le seguenti attribuzioni:

a.           Suddivide le cariche attribuendole tra i cinque eletti;

b.           tutela gli interessi morali e materiali dell'associazione controllandone tutte le attività di programma e di amministrazione dell’associazione vigilando sull’osservanza dello statuto;

c.            convoca le assemblee ordinarie e ne fissa l'ordine del giorno;

d.           compila gli inventari, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

e.            decide sulle priorità di spesa relative all'attuazione dei fini proposti di cui all'art. 5;

f.             è responsabile della gestione del fondo "Pro Vitae";

g.           supervisiona il contenuto del giornalino periodico "Amici della nuova Luce ";

h.           è convocato dal presidente o dal vice presidente;

i.             provvede all'ammissione dei soci;

art. 13 - Il Presidente eletto dai soci resta in carica un anno ed ha le seguenti funzioni:

a.           coordina e presiede tutte le attività;

b.           cura le pubbliche relazioni;

c.            mantiene i rapporti tra il Consiglio Direttivo e i soci aderenti;

d.           garantisce la pubblicazione periodica del giornalino dell’associazione;

e.            si assume la responsabilità giuridica dell'associazione;

f.             è responsabile della revisione dei conti per diritto;

art. 14 - Il vice Presidente ha il compito di coadiuvare la carica del Presidente e lo può sostituire in tutte le funzioni al di fuori della responsabilità giuridica;

art. 15 - Il Segretario ha il compito di partecipare alle funzioni del Consiglio Direttivo controllando l’operato del presidente e del vice presidente affiancandoli nelle decisioni in seno alle funzioni dell’associazione. Presiede tutte le assemblee;

art. 16 - I due consiglieri hanno il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto dell’associazione e delle funzioni del presidente, del vice presidente e del segretario. Presiedono tutte le assemblee ed hanno diritto di voto nelle decisioni a maggioranza delle scelte di gestione del Consiglio Direttivo:

 

TITOLO  III

Diritti/doveri del socio

art. 17 - Il socio aderente ha diritto:

-               a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o il proprio punto di vista anche con la pubblicazione degli argomenti proposti sul giornalino;

-               a partecipare all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

-               a ricevere il giornalino;

-               a conoscere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;

-               a chiedere i nominativi di tutti gli altri soci nella eventualità di impugnazione di atti del Consiglio Direttivo non attinenti all’applicazione dello Statuto;

Art. 18 -  Il Socio aderente ha il dovere:

-               di confermare la propria adesione volontaria all’associazione ogni anno al Consiglio Direttivo;

-               a collaborare in modo fattivo per la realizzazione degli obiettivi dell’associazione ed anche a produrre iniziative/consigli per il mantenimento di un bilancio economico in attivo;

-               di comportarsi cristianamente come insegna il Vangelo, anche alla luce degli insegnamenti della nuova Parola comunicata dai mistici delle nuove Rivelazioni;

-               di informarsi sulle attività dell’associazione;

Art. 19 - I Soci aderenti hanno facoltà di chiedere una assemblea straordinaria presentando domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno 1/3 dei soci iscritti all’associazione con l’indicazione degli argomenti da trattare.

 

TITOLO IV

Delle assemblee

 

Art. 20 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Vi possono partecipare tutti i Soci aderenti.

a.           L’assemblea ordinaria generale è convocata entro il mese di marzo di ogni anno per l’elezione o conferma delle cariche direttive, per la preparazione del programma annuale e per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

b.           Altre assemblee ordinarie sono convocate dal Consiglio direttivo in occasione di conclamate necessità per chiedere un parere immediato ai soci aderenti, su problemi inerenti l’attività dell’associazione riguardo a programmi di spese impreviste o per la valutazione della pubblicazione o meno di nuovi scritti di nuovi mistici;

c.            L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo previa richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci. L’avviso di convocazione sarà comunicato a tutti i soci almeno sette giorni prima della data.

d.           I soci che non intervengono alle assemblee possono delegare con delega scritta altri soci a rappresentarli, ma ciascuno non può tuttavia rappresentare per delega più di un assente.

 

TITOLO V

Norme finali

 

art. 21 - Lo Statuto, il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, lo scioglimento dell'associazione e qualsiasi altra norma, possono essere modificati tramite la convocazione di un assemblea straordinaria come previsto all'art. 17 che dovrà ottenere il voto del 50%+1 dei soci iscritti all’associazione.

Art. 22 - In caso di scioglimento dell’associazione sarà indetta una assemblea straordinaria, durante la quale verrà chiuso il bilancio e i presenti decideranno lo storno dell’eventuale attivo o come gestire l’eventuale deficit.

 

Data _______________

 

Letto accettato e sottoscritto da:

 

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[Allegati allo Statuto]

 

 

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